|
|
|
| AREA NEWS |
|
| Passi in avanti sullarbitrato |
Contratti & Contrattazione Collettiva
|
La Camera, dopo il messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha segnalato alcuni profili di possibile incostituzionalità del testo approvato il 3 marzo, ha modificato nuovamente il c.d. collegato lavoro. Le modifiche introdotte dalla commissione lavoro della Camera correggono alcune delle norme più gravi del collegato, quelle sullarbitrato, che avevano sollevato le maggiori obiezioni, anche di costituzionalità, nel corso del dibattito al Senato. Non tutte le criticità segnalate dal Capo dello Stato sono state risolte; ma sarebbe sbagliato disconoscere o sminuire limportanza delle correzioni introdotte. Una prima modifica rilevante stabilisce che la clausola compromissoria può concludersi solo dopo il periodo di prova, o comunque dopo 30 giorni dalla conclusione del contratto di lavoro, e che nel definirla, in sede di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante sindacale. Così si vuol evitare che il lavoratore possa essere indotto, o costretto, ad accettare larbitrato nel momento di massima debolezza, cioè allatto dellassunzione. Inoltre gli si vuol fornire unassistenza che lo aiuti a scegliere a ragion veduta. E un passo avanti; anche se la posizione di debolezza del lavoratore non scompare per il solo fatto del passare di un mese dal contratto e di unassistenza esperta. Per questo nelliter parlamentare precedente noi avevamo proposto che il ricorso allarbitrato potesse avvenire solo nellambito di procedure negoziate collettivamente e solo in presenza di una controversia già in atto. Una seconda modifica utile prevede che la clausola compromissoria non può riguardare le controversie riguardanti la risoluzione del rapporto, cioè i licenziamenti. Così si dà attuazione legislativa allavviso siglato dalle parti sociali (non dalla Cgil) che ha escluso di voler mettere in discussione lart. 18. Peraltro larbitrato in equità previsto nelloriginario collegato può mettere a rischio non solo le tutele contro il licenziamento ma altri diritti fondamentali del lavoratore (sanciti da norme inderogabili). Per questo unulteriore correzione introdotta dalla commissione della Camera precisa che la decisione dellarbitro deve rispettare non solo i principi generali dellordinamento, limite troppo generico, ma i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Questa formulazione è sicuramente più garantista della precedente, perché indica la necessità che larbitro rispetti se non tutte le norme inderogabili del diritto del lavoro, almeno tutta la sua sostanza di tutela. Un altro punto critico riguarda il potere del Ministro del lavoro di decidere in ultima istanza se le parti sociali non si mettono daccordo sulle regole dellarbitrato. Qui la Commissione della Camera ha introdotto un ulteriore periodo di 6 mesi di tempo prima della decisione del ministro e lobbligo dello stesso di tener conto delle risultanze del confronto collettivo. Cè poi la modifica, approvata dallaula, secondo cui la certificazione della clausola compromissoria potrà riguardare solo controversie già insorte; con tale previsione, si scinde il momento della firma della clausola compromissoria (prima della controversia) dal momento della certificazione (successiva alla controversia); vedremo se questa disposizione verrà confermata in Senato. Ad ogni modo, come ho già avuto modo di osservare, le parti sociali avranno un compito decisivo nella gestione dellarbitrato. Anzitutto per definire meglio gli ambiti e le condizioni di applicazione dellarbitrato. Altrettanto importante sarà definire bene le procedure e i tempi utili a rendere celeri e sicuri gli interventi arbitrali; e poi occorrerà stabilire percorsi e strumenti formativi per preparare professionalmente i futuri arbitri. Lesperienza di altri paesi mostra che la qualità professionale degli arbitri e le procedure della loro attività sono decisivi per leffettività dellarbitrato e per renderlo capace non solo di snellire la giustizia del lavoro ma di esercitarla nel modo più utile alle parti.
|
| Torna alla lista |
|
|