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obbligo del collegio sindacale

Società S.r.l: obbligo del collegio sindacale. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la circolare n.17 del 14 aprile 2010 ha dettato le linee guide su come rendere operativo l’obbligo di nomina del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata, introdotto dal d.lgs. 39/2010. Con il nuovo testo normativo sono stati ampliati i casi di tale adempimento previsti dall’art. 2477c.c., prevedendo la nomina obbligatoria del collegio sindacale anche quando:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società controlla una società obbligata alla revisione dei conti.

Nel primo caso l’obbligo di nomina sorge nel momento di approvazione del bilancio di esercizio nel quale vengono superati i limiti che lo impongono (art. 2477, comma 2, comma3) con la concessione di 30 giorni dalla data di assemblea di approvazione. Nei casi in cui tale adempimento non è collegato al processo di approvazione del bilancio la nomina del collegio deve avvenire essere tempestiva, quindi al momento di costituzione della società o di modifica del capitale il cui importo dovrà essere uguale o superiore ai 120.000 euro. Nel caso di controllo di una società obbligata la nomina del collegio dovrà avvenire al momento di acquisizione delle partecipazioni di controllo, con la previsione del limite di 30 giorni.

Fonte: Il Sole 24 ore

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