Società S.r.l: obbligo del collegio sindacale. Il Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con la circolare n.17 del 14 aprile
2010 ha dettato le linee guide su come rendere operativo l’obbligo di
nomina del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata,
introdotto dal d.lgs.
39/2010. Con il nuovo testo normativo sono stati ampliati i casi di
tale adempimento previsti dall’art. 2477c.c., prevedendo la nomina
obbligatoria del collegio sindacale anche quando:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione dei
conti.
Nel primo caso l’obbligo di nomina sorge nel momento di approvazione
del bilancio di esercizio nel quale vengono superati i limiti che lo
impongono (art. 2477, comma 2, comma3) con la concessione di 30 giorni
dalla data di assemblea di approvazione. Nei casi in cui tale
adempimento non è collegato al processo di approvazione del bilancio la
nomina del collegio deve avvenire essere tempestiva, quindi al momento
di costituzione della società o di modifica del capitale il cui importo
dovrà essere uguale o superiore ai 120.000 euro. Nel caso di controllo
di una società obbligata la nomina del collegio dovrà avvenire al
momento di acquisizione delle partecipazioni di controllo, con la
previsione del limite di 30 giorni.
Fonte: Il Sole 24 ore
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